Il conducente di un’autovettura, mentre si accingeva ad avvicinarsi ad un incrocio per voltare a sinistra, veniva abbagliato dal sole e, continuando nella traiettoria senza nulla vedere, urtava violentemente contro una moto che si trovava nell’area di intersezione causando lesioni al conducente della moto stessa.
Veniva, quindi, intrapresa azione penale per lesioni colpose, reato previsto e punito dall’art. 590 del Codice Penale.
In primo grado il Giudice di Pace assolveva l’imputato ritenendo che l’incidente fosse avvenuto a seguito dell’abbagliamento, fatto questo che non consentiva all’imputato di vedere e costituiva, quindi, caso fortuito, così da escludere qualsivoglia responsabilità penale.
In effetti l’art. 45 del Codice penale esclude la punibilità di chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore.
Giunto il procedimento in Cassazione, la Suprema Corte ha ribaltato completamente la sentenza di primo grado individuando esattamente i presupposti per poter configurare l’ipotesi di caso fortuito, che si verifica quando “un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto, renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento assolutamente non prevedibile ed evitabile”.
Nel caso di specie l’avvenuto abbagliamento da raggi solari non escludeva la responsabilità del conducente, infatti quest’ultimo, in tale eventualità, era tenuto a fermarsi immediatamente, in condizioni di sicurezza, ed attendere che gli effetti della temporanea cecità venissero meno.
L’imputato, invece, non si era prontamente fermato ed aveva proseguito il percorso, creando così grave rischio alla circolazione tanto più in quanto si trovava nella prossimità di un incrocio.
Le conclusioni dei Giudici di legittimità sono assolutamente condivisibili, infatti, pur comprendendo la particolarità della fattispecie e la difficoltà oggettiva in cui si era trovato il conducente, quest’ultimo avrebbe dovuto prontamente e correttamente valutare l’imminente pericolo che derivava dal viaggiare, anche per pochi metri, alla cieca e, quindi, fermarsi immediatamente, condotta quest’ultima che avrebbe evitato l’incidente e le conseguenti lesioni personali al motociclista.