Uno sportivo condomino veniva accusato dal proprio vicino di casa, abitante nel piano sottostante, di disturbare il suo riposo con i rumori e le vibrazioni che derivavano dal tapis roulant che l’imputato utilizzava in casa per fare jogging.

L’ipotesi di reato era l’art. 659 del codice penale, che punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, sanzionando chi “ mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone”.

La norma tutela l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica, quindi quella quiete generale che è il limite alla libertà del singolo di porre in essere quelle attività che possano arrecare disturbo ad altri cittadini.

L’individuazione delle modalità di disturbo è molto specifica e deve limitarsi solo ad immissione sonore, per cui il reato su detto non si configura in caso di molestie di diversa natura, quali le immissioni di fumo, di cattivi odori, vibrazioni etc..

L’imputato aveva basato la propria linea difensiva sulla duplice obiezione che non risultava provata l’idoneità dell’uso del tapis roulant a generare rumori e vibrazioni tali da arrecare disturbo e che, inoltre, certamente l’eventuale disturbo non poteva estendersi ad un numero indeterminato di persone, dato che il rumore si percepiva solo nell’appartamento sottostante e non in altri, appartamento abitato dal solo denunciante.

La Cassazione, in effetti, ha accolto la tesi difensiva stabilendo il principio secondo cui, per la configurazione del reato di cui all’art. 659 c.p., il disturbo doveva essere tale da raggiungere un numero indeterminato di persone, e , comunque, più persone.

Nel caso che ci occupa nessuna prova era risultata della idoneità dell’uso del tapis roulant a creare quel rumore diffuso tale da incidere sulla quiete di più persone, anzi dall’istruttoria dibattimentale era risultato acquisito che al piano sottostante abitava la sola persona offesa e che gli appartamenti adiacenti erano disabitati.

Pertanto, risultando, oltretutto, a contrariis che il “rumore” tutt’al più infastidiva il solo vicino sottostante, non sussisteva quella caratteristica di diffusività necessaria per portare ad una condanna.

Pertanto, lo sportivo condominio è stato assolto e potrà continuare la sua attività ginnica.

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