Il caso venuto al recente esame della Corte di Cassazione è quello di un incidente stradale nel quale un conducente, a causa di una buca nell’asfalto piena d’acqua e non segnalata, perdeva il controllo della vettura e finiva in una scarpata.
Le norme che vengono in esame sono l’art. 2051 del codice civile, che stabilisce la responsabilità oggettiva di chi ha una determinata cosa in custodia per i danni causati dalla cosa stessa, salvo che non provi il caso fortuito, e l’art. 2043 del codice civile, che stabilisce la generica responsabilità per fatto illecito, per cui sussiste obbligazione risarcitoria da parte di chiunque abbia causato un danno ingiusto.
La fondamentale differenza dei due tipi di responsabilità è che nel primo caso il danneggiato deve solo provare il nesso causale tra cosa in custodia ed il danno arrecato ed il custode, per esimersi dalla responsabilità, deve dimostrare il caso fortuito, mentre nel secondo caso il danneggiato deve provare anche il dolo o la colpa del danneggiante.
La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda di risarcimento escludendo l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. nel caso di responsabilità della Pubblica Amministrazione sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, ritenendo, quindi, applicabile il solo art.2043 c.c., conseguentemente il danneggiato avrebbe dovuto provare il dolo o la colpa del Comune, nonché la sussistenza di un trabocchetto.
La Cassazione ha annullato tale sentenza di secondo grado, riportandosi ai principi già più volte enunciati.
Infatti, come abbiamo sopra accennato, la responsabilità per cose in custodia ha carattere oggettivo e, per verificarsi, basta che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, nel caso di specie la esistenza della buca e l’incidente stradale. E tale disciplina si applica certamente anche ai beni della Pubblica Amministrazione e , pertanto, ai danni causati da cattiva manutenzione stradale.
L’unico modo per il Comune di sottrarsi dal risarcimento è quello di provare il così detto caso fortuito, che può dipendere anche dallo stesso comportamento del danneggiato. Detto caso fortuito non attiene al comportamento del custode, che a tal fine è irrilevante, bensì ad un elemento esterno recante carattere di imprevedibilità ed inevitabilità, come ad esempio una improvvisa e non prevedibile rottura del manto stradale oppure un comportamento imprudente del danneggiato, non consono allo stato dei luoghi in condizioni analoghe.