Il caso che andiamo a trattare è l’impugnativa da parte di un condomino di una delibera assembleare che ha approvato una transazione con un terzo.

Sia la Corte d’Appello che la Cassazione hanno ritenuto pienamente valida la delibera stessa, chiarendo i limiti dei poteri che ha l’assemblea condominiale in relazione all’approvazione di una transazione.

Bisogna tenere ben distinte le transazioni riguardanti i diritti comuni, da quelle riguardanti le obbligazioni nascenti da rapporti contrattuali che hanno la loro fonte in una precedente delibera assunta a maggioranza, caso tipico è l’affidamento di un appalto per lavori di manutenzione straordinaria dello stabile.

Nel primo caso, non potendo il condominio deliberare a maggioranza su diritti comuni incidenti su ogni singolo condomino, non può nemmeno deliberare a maggioranza su di una eventuale transazione riguardante tali diritti; nel secondo caso, così come è stata deliberata la spesa e l’affidamento dell’appalto a maggioranza, nello stesso modo è possibile decidere di concludere una transazione che ponga fine ad una lite conseguente al rapporto contrattuale.

Pertanto, appare assolutamente corretta la decisione dei Giudici che hanno ritenuto lecita la decisione assembleare autorizzativa dell’amministratore alla sottoscrizione di una transazione riguardante un rapporto obbligatorio in ordine al pagamento di spese di comune interesse.

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