Particolarmente attuale, in questo periodo di tempeste, è il tema dei danni causati dalla caduta di alberi.
Una recente sentenza della Cassazione ha affrontato l’argomento specifico della responsabilità dell’Ente Pubblico proprietario di una strada sulla quale si è abbattuto un albero posto in una proprietà privata ma prospiciente alla strada. La caduta sulla carreggiata stradale causava un grave incidente ai danni di un’autovettura che percorreva la strada ed il cui conducente subiva importanti lesioni.
Le norme prese a riferimento sono l’art.1176 del Codice Civile, che disciplina la diligenza del buon padre di famiglia nell’adempimento delle obbligazioni, e l’art. 2043 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità da fatto illecito, stabilendo l’obbligo risarcitorio in capo a chiunque, con fatto doloso o colposo, cagioni ad altri un danno ingiusto.
Nel caso di specie i Giudici hanno ritenuto specifico dovere dell’Ente Pubblico, proprietario di una strada aperta al transito, di individuare, prevenire o attenuare gli eventuali rischi anche provenienti da una proprietà privata. Il tutto con attività specifiche quali la segnalazione ai privati interessati della situazione di pericolo, con l’invito ad eliminarla, o, addirittura, con la chiusura alla circolazione della zona a rischio.
Applicando tali principi la Suprema Corte ha condannato l’Ente al risarcimento, avendolo ritenuto responsabile di non aver correttamente vigilato e posto in essere quei comportamenti, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, come quelli sopra indicati, atti ad evitare il pericolo.