Il preside di un liceo scientifico, infatuatosi di un’alunna, la convocava in più occasioni con delle scuse, una volta sulla terrazza della scuola ed un’altra volta nel proprio studio al buio, ed in tali frangenti la baciava sulle guance e l’abbracciava trattenendola per i fianchi, così impedendole di allontanarsi e chiedendole di baciarlo a sua volta.
Questo il fatto.
Il nostro diritto penale nel delitto di violenza sessuale, inquadrato nella categoria dei delitti contro la persona, pone l’accento sulla lesione del bene giuridico della libertà sessuale più che sui principi della moralità e del buon costume. L’art.609 bis del codice penale prevede una pena da cinque a dieci anni di reclusione nei confronti di chi, con violenza o minaccia o mediate abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Pertanto il nostro codice punisce non solo chi commette uno stupro, ma in generale chiunque commetta qualsiasi costrizione volta a far compiere o subire qualsivoglia atto sessuale.
Ma un bacio sulla guancia o un abbraccio può costituire violenza sessuale?
La Suprema Corte, nel caso di specie, ha fatto partire il proprio ragionamento dal concetto di “zone erogene”, che sono quelle parti del corpo umano che, qualora vengano stimolate, generano piacere ed eccitazione sessuale. Un bacio sulla guancia ed un abbraccio di per sé possono non costituire una stimolazione di zone erogene, ma contestualizzati in determinati ambienti sociali ed in determinate condizioni possono avere significati e valori diversi. Peraltro l’abbraccio, più del bacio, appare avere connotazioni invasive impegnando l’intero corpo, con la possibilità anche di contatto con zone erogene, che, a seconda delle circostanze, può avere semplice carattere di manifestazione di affetto o, invece, carattere di costrizione ad un contatto avente finalità, sia pur latente, di piacere sessuale.
Il preside per le sue avances è stato in effetti condannato, infatti le modalità ed il contesto in cui le azioni si sono svolte, proprio perché in un ambiente scolastico e, certamente, non familiare, nel quale non era abitudine comune per gli insegnanti abbracciare e baciare le allieve, davano una connotazione delle azioni stesse non certo di semplice vicinanza affettiva, ma di vero e proprio desiderio sessuale, aggravato dalla condizione di soggezione che poteva avere la studentessa nei confronti del dirigente scolastico e dal carattere di vera e propria costrizione tramite la presa ai fianchi e la richiesta di essere baciato, in luoghi isolati ed anche al buio.