La Cassazione, in una recente pronuncia, si è trovata a ribadire i confini del c.d. diritto dei nipoti alla frequentazione dei nonni, soprattutto in condizioni di conflittualità familiare.

Come noto l’art.155 del Codice Civile, a seguito della modifica del 2006, ha previsto il diritto dei minori a conservare rapporti significativi con gli ascendenti, ma tale previsione legislativa non attribuisce ai nonni un vero e proprio diritto di visita, infatti spetta al Giudice articolare, nel provvedimento di affidamento, le modalità ed i tempi di rapporto tra genitori e figli, nonché tra questi ultimi i nonni ed, in generale, tutti i parenti di ogni ramo genitoriale.

Pertanto, non esiste in capo ai nonni un diritto di frequentazione dei nipoti, infatti, pur auspicando la norma il mantenimento di tutti i rapporti familiari e, quindi, in primis, dopo quello con i genitori, quello con i nonni, la linea guida nella modulazione dei provvedimenti di affidamento deve essere unicamente quella della tutela del minore e deve avere come obiettivo la serena ed equilibrata crescita di quest’ultimo.

Perfettamente coerente con tale impostazione è stata la sentenza in oggetto, la quale si è pronunciata sull’impugnativa da parte di due nonni ai quali era stata negata la frequentazione della propria nipote in considerazione del rifiuto da parte di quest’ultima dettato dalla ostilità dei genitori al ripristino del rapporto tra nonni e nipote.

La Suprema Corte pur dichiarando la inammissibilità del ricorso non ha mancato di soffermarsi, comunque, sui principi che regolano la questione, ribadendo che, nel caso di specie, bene avevano fatto i Giudici precedenti nel dare rilevanza alla volontà della minore, il cui rifiuto era pienamente giustificato dalla su detta ostilità e che difficilmente sarebbe stata in grado di sostenere una situazione di conflitto alla quale si sarebbe esposta frequentando i nonni.

Concludendo è assolutamente condivisibile l’impostazione del nostro legislatore, correttamente applicata dalla magistratura, di mettere al primo posto l’interesse del minore, che deve prevalere su qualsiasi altra posizione eventualmente confliggente .

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