La Cassazione, in una recente sentenza, ha affrontato il tema del distacco della corrente elettrica da parte del gestore in caso di morosità dell’utente.
Quando esso è legittimo? E quali sono le conseguenze in caso di illegittimità?
Certamente quello di fornitura di energia elettrica costituisce un contratto di somministrazione regolato dal Codice Civile ed, in particolare, dagli articoli da 1559 a 1570.
Raccordando, quindi, il generale principio “inadimpenti non est adimpendum” (vale a dire, la parte non inadempiente può sospendere la propria prestazione nei confronti della parte inadempiente) con l’art. 1565 c.c. si rileva la seguente disciplina: il somministrante (la Compagnia elettrica) può sospendere l’esecuzione del contratto, e, quindi, nel caso di specie la erogazione della corrente elettrica, in caso di inadempimento dell’utente, ma se l’inadempimento è di lieve entità deve dare congruo preavviso.
Pertanto, ferme restando eventuali previsioni contrattuali maggiormente tutelanti per il consumatore, secondo la disciplina codicistica anche la morosità di una sola bolletta può giustificare il distacco della fornitura con un congruo preavviso.
Nel caso posto all’esame della Suprema Corte l’utente lamentava l’avvenuto distacco nonostante avesse nelle more provveduto al pagamento degli importi scoperti e, perciò, aveva richiesto alla Compagnia elettrica il risarcimento del danno patito per essere stato privato ingiustamente della corrente.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria con una motivazione ritenuta lacunosa da parte della Cassazione che ha cassato la sentenza stabilendo il sacrosanto principio secondo il quale se la sospensione della fornitura di energia avviene quando l’utente ha provveduto al pagamento delle somme scoperte essa costituisce inadempimento contrattuale da parte della Compagnia elettrica la quale è tenuta al risarcimento del danno causato dalla detta sospensione a meno che non provi, ma non è stato questo il caso, l’ignoranza incolpevole dell’avvenuto pagamento.
Il fatto che l’ufficio che provvede ai distacchi ed alle riattivazioni dei servizi sia diverso da quello che si occupa dei pagamenti e che, quindi, la notizia dell’avvenuta sanatoria della morosità non sia immediata per il primo ufficio costituisce problematica interna della società e riguarda la propria organizzazione, per cui non può costituire causa estranea alla società stessa tale da essere configurata come fatto non imputabile al somministrante e, quindi, esimente dall’obbligazione risarcitoria.
In conclusione, la Compagnia elettrica può legittimamente distaccare la fornitura con un congruo preavviso ma deve immediatamente sospendere la procedura di distacco una volta avuto il pagamento integrale, in difetto dovrà provvedere al risarcimento del danno causato all’utente per l’illegittimo distacco a meno che non provi l’ignoranza incolpevole dell’avvenuto pagamento.