La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sul caso di un’automobilista che, sanzionata per l’infrazione di cui all’art.146 comma 3 del Codice della strada avendo attraversato un incrocio con il semaforo divenuto rosso, proponeva opposizione alla multa sostenendo, tra l’altro, il malfunzionamento dell’apparato semaforico in quanto la durata del giallo sarebbe stata troppo breve per consentire l’attraversamento in sicurezza dell’incrocio, nonché la illegittimità della sanzione accertata in maniera automatica senza la presenza degli agenti di polizia.
L’impianto era dotato di sistema T-Red, quindi con rilevamento fotografico di eventuali infrazioni.
In primo grado il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, mentre, in sede di appello, il Tribunale l’accoglieva ritenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto provare il buon funzionamento dell’apparecchiatura e che, trattandosi di rilevazione con sistemi elettronici, sarebbe stata necessaria la presenza di agenti in loco.
La Suprema Corte ha ribaltato nuovamente la decisione accogliendo l’impugnativa proposta dal Comune avverso la sentenza del Tribunale e, quindi, confermando la legittimità della sanzione.
I Giudici di ultimo grado, sui punti controversi, hanno stabilito che l’Amministrazione aveva prodotto idonea documentazione, anche sui dati tecnici dell’apparecchiatura, che ne dimostrava, per quanto ve ne fosse stato bisogno, il corretto funzionamento.
Inoltre la nuova disciplina contenuta nell’art. 201 C.d.S., comma 1-ter, (introdotto dal D.L. 27giugno 2003, n. 151, art. 4, comma 1, convertito, con modifiche, in L. 1 agosto 2003, n. 214), ha avuto, anche riguardo all’attraversamento di un incrocio con semaforo rosso, come specifico effetto la piena validità della documentazione fotografica delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata “T-Red”), ove gli impianti siano omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, e ciò anche in modalità completamente automatica, senza che sia necessaria la presenza degli agenti di polizia.
In sostanza, salvo la specifica prova di un eventuale malfunzionamento, le sanzioni elevate a mezzo T-Red sono pienamente valide anche se rilevate in maniera totalmente automatica.