In un momento storico in cui la meteorologia appare impazzita, con sempre più frequenti eventi atmosferici di eccezionale violenza, appare di particolare interesse la recente sentenza della Cassazione che ha affrontato il tema della responsabilità per danni in caso di piogge al di fuori della normalità ed in particolare della sussistenza o meno di quella forza maggiore che escluderebbe l’obbligazione risarcitoria.

Il caso specifico riguardava delle gravi infiltrazioni verificatesi in una costruzione a ridosso di una strada di proprietà dell’ANAS, strada che era stata oggetto di opere di ampliamento e nella quale, durante un fortissimo temporale, si era incanalata una gran quantità d’acqua, che, non riuscendo a defluire normalmente, allagava le proprietà antistanti tra cui l’immobile di parte attrice.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda risarcitoria ritenendo che, pur essendo indubitabile che il sistema di deflusso delle acque non era stato eseguito a regola d’arte in conseguenza dei lavori di ammodernamento della sede stradale, l’eccezionalità delle precipitazioni costituiva elemento tale da configurare quell’elemento di forza maggiore tale da esentare l’Ente proprietario da ogni responsabilità.

Di contrario avviso è stata la Cassazione, la quale, seguendo peraltro un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha stabilito che, pur essendo teoricamente raffigurabile un fenomeno meteorologico eccezionale come forza maggiore, per ritenere l’Ente proprietario esente da responsabilità tale evento deve essere da solo necessario e sufficiente alla causazione del danno, così da spezzare il nesso causale tra la cosa (la strada) ed il danno,fatto, questo, che deve essere oggetto di specifica prova a carico della parte danneggiante.

Il che significa che se risulta , come nel caso di specie, l’esistenza di elementi dai quali desumere una sicura responsabilità proprio del soggetto che invoca l’esimente (si ricorda che la consulenza d’ufficio aveva accertato che il sistema di deflusso delle acque non era stato realizzato a regola d’arte), anche di fronte ad una pioggia di eccezionale intensità il risarcimento è comunque dovuto.

Peraltro, correttamente i Giudici della Suprema Corte hanno rilevato che, stante la sempre maggiore frequenza di fenomeni atmosferici di eccezionale violenza, la loro imprevedibilità è tutt’altro che da considerare remota e tanto meno costituire elemento di forza maggiore, per cui i rimedi per evitare eventuali danni devono essere sempre attuati in modo assolutamente rigoroso

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