Inciampare in un supermercato dà il diritto ad essere risarciti della eventuale lesione subita?
Risponde a questo quesito una recente sentenza della Corte di Cassazione indicando la corretta interpretazione dell’art.2051 del codice civile.
Il caso: una signora inciampava all’interno di un esercizio commerciale nel punto di congiunzione tra la pavimentazione del piano ed un passaggio inclinato (“scivolo”) che portava ad un livello superiore, causandosi una lesione al piede. Lo scivolo era ben visibile, con fondo non sdrucciolevole e dotato di corrimano, ma esisteva un piccolo dislivello tra di esso e la pavimentazione retrostante, dislivello sul quale si è piantato e rotto il tacco della cliente, la quale rovinava a terra.
La norma da applicare è appunto l’art.2051 del codice civile la quale stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Si tratta di una responsabilità oggettiva rivolta ad indurre chi ha il potere sulla cosa ( il supermercato) ad adottare tutte le precauzione necessarie affinchè vengano evitati danni a terzi.
A fronte di tale obbligo vi è comunque pur sempre il dovere del danneggiato (la cliente) di non avere comportamenti incauti e porre in essere la ordinaria diligenza.
La Cassazione, infatti, ha stabilito che quando il comportamento del danneggiato “sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela. Quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi integrato il caso fortuito”.
Pertanto al fine di determinare le responsabilità è necessario stabilire se l’evento sia stato causato dall’intrinseca pericolosità della cosa o dal comportamento incauto del terzo, o da un concorso tra entrambi i fattori.
Nel caso che ci occupa la soluzione è stata di ritenere non sussistente la responsabilità del supermercato in considerazione della evidente visibilità dello “scivolo”, privo, pertanto, di insidiosità, per cui, anche se fosse sussistito un piccolo dislivello, il sinistro si sarebbe potuto evitare se la cliente avesse avuto una maggiore attenzione e tenuto un comportamento più cauto.
In conclusione facciamo ben attenzione dove mettiamo i piedi.