Desta particolare attenzione il caso avvenuto a Roma dello scambio di embrioni e la problematica giuridica di chi debbano essere considerati i genitori potendo essere molto controverso se essi siano quelli biologici o quelli uterini.

Un prima soluzione è stata data dal recentissimo provvedimento del Tribunale di Roma il quale si è trovato a decidere sul provvedimento d’urgenza richiesto dai genitori biologici, prodromico al riconoscimento della loro genitorialità.

Diciamo subito che il Giudice ha ritenuto di rigettare il ricorso mantenendo, quindi, l’affidamento dei gemellini ai genitori uterini.

In effetti esiste un vuoto normativo ed, allo stato attuale, il nostro Codice Civile, all’art. 269, prevede che “la maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre”, per cui difficilmente i genitori biologici avrebbero potuto ottenere l’accoglimento della domanda.

Consci di ciò essi avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale del detto art.269 C.C., nella parte in cui prevede che è madre chi partorisce il figlio senza eccezioni, dell’art.239 C.C: nella parte in cui prevede la possibilità di reclamare lo stato di figlio solo in caso di supposizione di parto o sostituzione di neonato, dell’art. 234 bis C.C. nella parte in cui viene limitata la legittimazione a proporre l’azione di disconoscimento di paternità, in relazione all’art. 263 C.C. che prevede che l’azione possa essere proposta da chiunque ne abbia interesse

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